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Trasporto stradale: consigli vari
  • L'art. 1681 del Codice Civile dispone che:
    "Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore…..”
  • La responsabilità civile del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio è coperta dall'assicurazione per la responsabilità verso i terzi trasportati: avete diritto di sapere quindi quale sia il massimale assicurativo predisposto dal vettore.
  • Il bagaglio è il complesso di oggetti di carattere personale che portate con voi in viaggio.
    Se decidete di tenerlo sotto la vostra custodia, si definisce “non consegnato” e la responsabilità, in caso di perdita o avaria del medesimo, è ricompresa dalla tutela RCA.
    Potete al contrario chiedere che il vostro bagaglio venga stivato nell’apposito vano dell’automezzo ovvero al suo interno: in tal caso (si parla di “bagaglio consegnato”) il vettore procederà all’etichettatura del medesimo e si assumerà, per la perdita o l’avaria, la piena responsabilità, distinta da quella del trasporto, salvo non provi che il fatto non sia in alcun modo a lui imputabile. La perdita o l’avaria del bagaglio deve essere fatta constatare immediatamente se apparente, entro tre giorni dall’arrivo se occulta.
  • I limiti di risarcimento sono fissati dall’art .412 del Codice della Navigazione .
  • Dichiarate sempre se vi sia qualcosa di particolare valore che intendete consegnare, e richiedete il riscontro scritto che il vettore abbia preso in consegna tale bagaglio per quel valore, mediante apposita “dichiarazione di valore”. Ricordate che il vettore ha l’obbligo di prendere in consegna solo “pacchi agricoli”, medicinali, generi di prima necessità: può quindi rifiutarsi di prendere in consegna oggetti e beni che eccedano le sue capacità organizzative di impresa (per intendersi, non scambiatelo per uno spedizioniere…!).
  • Il vettore, tramite il suo personale o con altro strumento audiovisivo, deve comunicarvi quali siano le norme di sicurezza da osservare durante il viaggio (es. non alzarsi o camminare nel corridoio quando il mezzo è in movimento, non fumare, come comportarsi in caso di emergenza, ecc.): su di voi ricade un obbligo di comportarvi con correttezza e buona fede, in caso contrario anche il risarcimento assicurativo, in ipotesi di sinistro, potrebbe essere ridotto o addirittura negato.
  • Se si tratta di un servizio regolare di linea, potete presentare reclami presso l’Ente che ha rilasciato la concessione al vettore e che questi ha l’obbligo di indicarvi.
  • Se vi sono sottoposte clausole con particolari oneri a vostro carico e limitazioni in favore del vettore, verificate che queste siano integralmente riprodotte e che vi si richieda l’esplicita sottoscrizione: in difetto, esse sono inefficaci.
 
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